| Ministero PA - Linee di indirizzo attuazione legge 69/2009 |
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| Scritto da Fabio Trojani |
| Martedì 04 Maggio 2010 18:56 |
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Con DM 12 gennaio 2010 (pubblicato in G.U. n. 76 dell'01/04/2010) il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 69/2009. Il testo è disponibile sul nostro sito mediante accesso al link - Allegato A - Linee di indirizzo. Il Ministero detta criteri per la determinazione dei termini procedimentali, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 241/1990, e detta indirizzi in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini. Si raccomanda che al fine di valutare la responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell’agire e al danno concretamente cagionato al privato. Inoltre, si rammenta che la stessa inosservanza all’obbligo di provvedere può comportare una ipotesi di responsabilità disciplinare. Si evidenzia quanto stabilito in materia dall’art. 55 – sexies, comma 1, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. attuativo della legge n. 15/2009, concernente “Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’Amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare”. Tali disposizioni, nei casi in cui la pubblica amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per violazione da parte del dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa (stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento), impongono nei confronti dello stesso dipendente l’applicazione – ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare – della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. Infine, si ribadisce che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 69 del 2009, l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento determina l’obbligo di risarcire il danno ingiusto subìto dal privato per il ritardo dell’amministrazione. A tal proposito, si invitano le amministrazioni ad assumere le opportune iniziative (nell’ambito della propria autonomia organizzativa) per richiamare l’attenzione sul rispetto dei termini dei procedimenti anche al fine di evitare l’esposizione a richieste risarcitorie, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 22 del T.U. n. 3 del 1957, l’amministrazione condannata a risarcire il danno potrà esperire l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave. |



