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L'art. 15 del d.d.l. C.2897, una rivoluzione a metà della gestione dell'acqua
Una rivoluzione a metà, nel bene e nel male, quella sulla gestione dell’acqua varata ieri con la fiducia dal governo Berlusconi al d.d.l. 2897.
Se è vero che la modifica di un decreto dell’anno scorso modifica sostanzialmente il sistema di conferimento delle gestioni prevedendo l’intervento di privati, è vero anche che la proprietà non solo dell’acqua ma anche delle infrastrutture resta pubblica. Non solo: la selezione del socio privato deve avvenire mediante gara e al socio privato devono essere attribuiti compiti specifici operativi connessi alla gestione del servizio, pena l’esclusione dell’operatore privato. C’è da dire che la vera portata pratica della riforma al momento non è del tutto chiara. Come spesso succede per leggi molto tormentate e oggetto di vari ritocchi successivi non sempre coordinati, la vera applicazione (e dunque gli aspetti più delicati) è demandata al regolamento attuativo che dovrebbe essere varato entro la fine dell’anno. Certo è che quello dell’acqua è un business, sì, gigantesco ma che richiede anche investimenti altrettanto giganteschi, dell’ordine di decine di miliardi di euro. L’acqua in Italia costa ancora meno che nella maggior parte dei Paesi avanzati, ma non sempre è di buona qualità. Resta il dubbio su chi metterà davvero i capitali freschi necessari per migliorare la situazione, considerato lo stato della finanza pubblica. (Fonte: CittadinoLex)
Dal sito della Camera dei Deputati
L'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009, in coerenza con gli indirizzi comunitari sulla concorrenza, introduce alcune disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, innovative rispetto alla riforma dello scorso anno prevista dal decreto legge n. 112. Tra le modifiche vanno segnalate quelle sui settori esclusi, sui criteri di selezione dell'affidatario e sulla natura pubblica delle risorse idriche. Nell’attuale legislatura il comparto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è già stato oggetto di una riforma, ispirata ai principi di concorrenza, disposta con il decreto legge n. 112 del 2008 in coerenza con la normativa comunitaria. In sintesi, la nuova disciplina introdotta dall’articolo 15 del decreto legge 135/2009, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in via definitiva e non ancora pubblicato:
- esclude dalla disciplina di carattere generale sui servizi pubblici locali la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali (il settore del gas era già stato escluso dalla legge 99/2009, art. 30, comma 26);
- aggiunge, alla previsione del conferimento in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti, l’ulteriore possibilità di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a società a capitale misto pubblico-privato, purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette “a doppio oggetto” (sulla persona e sull’attività), con l’ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento;
- introduce un silenzio assenso (che scatta decorsi sessanta giorni) sul parere che l’Antitrust già oggi è chiamata a dare sulle ipotesi “straordinarie” di affidamento in house (vale a dire senza gara);
- detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti “difformi” (gli affidamenti in house cessano il 31 dicembre 2011 ovvero alla scadenza del contratto se, a quella data, gli enti affidanti cedono ai privati il 40% della proprietà; gli affidamenti a società quotate cessano alla scadenza del contratto se la quota pubblica scende, anche progressivamente, sotto il 40% entro il 30 giugno 2013 e sotto il 30% entro il 31 dicembre 2015, altrimenti cessano il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi;
- stabilisce i principi dell’autonomia gestionale del soggetto gestore e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche.
La riforma compiuta con il decreto-legge 112/2008 (art. 23-bis), della quale è mantenuto l’impianto di base, prevede che l’affidamento dei servizi avvenga ordinariamente con gara pubblica, cui possono partecipare tutte le imprese. In precedenza le gare erano riservate alle società di capitali, quali per esempio le società per azioni. In presenza di particolari caratteristiche del territorio che non permettono il ricorso al libero mercato è possibile l’affidamento diretto del servizio, in deroga al principio della gara, ma nel rispetto della normativa comunitaria (la c.d. gestione in house). La scelta dell’affidamento diretto deve essere adeguatamente motivata e su di essa esercita un controllo preventivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con l’art. 15 del decreto legge n. 135/2009 è espressamente stabilito il carattere eccezionale delle circostanze che possono condurre all’affidamento diretto. L’Autorità antitrust ha definito le modalità di controllo sull’affidamento diretto (comunicazione del 16 ottobre 2008) . L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione su alcuni aspetti della riforma particolarmente critici (atto di segnalazione del 26 novembre 2008) . La complessiva riforma non è ancora pienamente attuata: infatti è prevista l'emanazione di uno o più regolamenti governativi, non ancora adottati, che dovranno, tra l'altro, provvedere all'armonizzazione della disciplina generale con quelle di settore. Inoltre, gli operatori hanno a disposizione una fase transitoria per adeguarsi alle nuove regole. Sulla materia la Camera dei deputati ha approvato, il 23 settembre scorso, una mozione che, apprezzando le modifiche adottate dall’Esecutivo l’anno precedente, ha impegnato il Governo a proseguire nel percorso di liberalizzazione, impegno che si è tradotto nelle disposizioni dell’art. 15 del decreto legge n. 135/2009. (Camera dei deputati, seduta del 23 settembre 2009). |