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Cassazione penale Sentenza 26/01/2011, n. 2739
La diffamazione a mezzo stampa è un reato di evento e consiste nella percezione da parte del, o dei, terzo/i della espressione offensiva.
«Si consuma non al momento della percezione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente e alla persona offesa. [...] L'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c. p.) . [...] Nel caso in cui il soggetto (NdR) crei e utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi.»
La Corte prosegue: «Quand’anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazione, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.» In particolare «rispetto all’offesa della reputazione realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server, in cui il provider alloca la notizia. Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall’art. 8 c.p.p. né quella fissata dall’art. 9, comma 1, c.p.p.»
Essendo inoltre peculiare il mezzo di diffusione, non trovano applicazione neanche le indicazioni in ordine al luogo di stampa e a quello di registrazione della testata.
«In tale articolato contesto è, quindi, imprescindibile far ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 c.p.p., ossia al luogo di domicilio dell’imputato che, nel caso di specie, è “omissis”.» |