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L'Avv. Guido Scorza segnala questa interessante news. (da www.wired.it)
Sono destinate a far discutere le conclusioni che l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha formulato nella causa che vede contrapposte la Scarlet – ex Tiscali Belgium – e la Sabem, cugina belga della SIAE.
L’Avvocato Generale ha, infatti, suggerito alla Corte di Giustizia di dichiarare incompatibile con l’Ordinamento europeo provvedimenti quali quelli adottati dal Tribunale di Bruxelles volti ad imporre ad un provider di servizi di accesso un obbligo generale di filtraggio dei contenuti protetti da diritto d’autore scambiati dai propri utenti.
All’origine del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, la Sentenza con la quale, nel novembre del 2004, la SABEM aveva chiesto ed ottenuto che il Tribunale di Bruxelles ordinasse alla SCARLET di bloccare tutti i files contenenti opere appartenenti al proprio repertorio scambiate tra gli utenti, a proprie spese e sotto pena di una salata sanzione per l’ipotesi di inadempimento.
Il testo integrale delle conclusioni dell’Avvocato Generale non è ancora disponibile ma, stando a quanto si legge nel comunicato stampa, secondo l’Avvocato Generale un provvedimento quale quello adottato dal Tribunale di Bruxelles andrebbe letto come implicante un obbligo generale di sorveglianza in capo all’internet service provider e, soprattutto, come preventivo rispetto al momento di accertamento dell’eventuale illiceità della diffusione del contenuto oggetto di filtraggio.
I filtraggi imposti dai Giudici belga nei confronti del provider, peraltro, secondo l’Avvocato Generale, sarebbero suscettibili di determinare “una limitazione del diritto al rispetto del segreto delle comunicazioni e del diritto alla protezione dei dati personali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali” nonché della “libertà d'informazione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali”.
Una simile limitazione contrasterebbe con la Carta fondamentale dei diritti e dovrebbe, pertanto, considerarsi illegittima salvo che essa non sia prevista in modo esplicito ed univoco dalla legge vigente in un singolo Paese membro, circostanza che, secondo l’Avvocato Generale non ricorrerebbe nell’ipotesi decisa dal Tribunale belga.
Queste le conclusioni dell’Avvocato Generale: l'avvocato generale propone alla Corte di giustizia di dichiarare che il diritto dell'Unione vieta “ad un giudice nazionale di emanare, sulla base di una disposizione di legge belga, un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale fornitore e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi (in particolare mediante l'impiego di software peer-to-peer) per individuare, nella sua rete, la circolazione dei file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale un terzo affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il loro trasferimento, a livello della richiesta o in occasione dell'invio”.
Se la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovesse far proprio il ragionamento dell’Avvocato Generale alcune recenti decisioni – anche italiane – finirebbero, inesorabilmente, con il dover esser poste in discussione.
La decisione Google – Mediaset, a suo tempo terminata con la condanna di Big G ad evitare la futura pubblicazione di contenuti digitali e la più recente decisione resa tra Yahoo e la pfd con la quale il Tribunale di Roma ha condannato il primo a rimuovere, genericamente, tutti i video – presenti e futuri - suscettibili di condurre l’utente su pagine attraverso le quali sia possibile scaricare opere protette da diritto d’autore.
In entrambe, infatti, è stato posto a carico di intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza, peraltro, con spese integralmente a loro carico.
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